Indebita percezione

La condotta dell’imprenditore che, al fine di ottenere crediti contributivi previdenziali e assistenziali, dichiari falsamente la corresponsione di indennità di maternità, integra il reato di indebita percezione e non di truffa aggravata.

Secondo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti si era configurato quest’ultima fattispecie di reato, avendo l’amministratore unico della società tratto in inganno, mediante artifizi e raggiri, i funzionari dell’I.N.P.S..
 
Di avviso diverso il GUP il quale, nel ritenere mancante l’induzione in errore (l’istituto previdenziale non è chiamato a svolgere alcun accertamento in ordine alla veridicità della dichiarazione) riteneva di inquadrare i fatti nella diversa fattispecie di indebita compensazione, delitto di natura fiscale e non compreso tra i reati presupposto da cui discende la responsabilità amministrativa dell’ente.
 
La seconda sezione della Suprema Corte con la sentenza n. 48663/2014, facendo proprio il principio già espresso dalle Sezioni Unite in tema di indebita percezione, ha invece ribadito che tale reato prescinde "sia dall’esistenza di artifici o raggiri, sia dalla induzione in errore, sia dall’esistenza di un danno patrimoniale patito dalla persona offesa”: elementi, questi, che caratterizzano il diverso delitto di truffa.
 
Pertanto, ad avviso della Cassazione, la condotta in esame deve inquadrarsi nel reato di indebita percezione richiamata dall’art. 24 del Decreto 231, e non nelle diverse figure di truffa aggravata o di indebita compensazione. 
 
L’indebita percezione si realizza, infatti, nel momento in cui il datore di lavoro provvede a versare all’I.N.P.S. i contributi, in misura ridotta rispetto al dovuto, come dallo stesso indicati nel modello che invia mensilmente all’istituto previdenziale.

In conclusione, è proprio tramite il mancato pagamento di quanto realmente dovuto che il soggetto percepisce indebitamente l’erogazione dell’ente pubblico.