Infortuni sul lavoro e responsabilità dei vertici
È stata pubblicata nei giorni scorsi una sentenza della Cassazione (n. 13858/2015) che si segnala per l´interpretazione decisamente "prudenziale” dell´istituto della posizione di garanzia e dei principi ad essa connessi.
Il caso concreto riguarda un dipendente che, utilizzando un macchinario secondo una consolidata e pericolosa prassi aziendale, ha riportato lesioni gravissime. Lesioni addebitate al Direttore Generale della società, con delega in materia di sicurezza e in ipotesi responsabile di non aver ovviato ai difetti organizzativi che avevano reso possibile l´infortunio.
Entrambi i giudici di merito hanno concluso per la condanna dell´imputato, considerando il principio secondo cui, nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi riguardanti prevenzione degli infortuni gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione.
Chiamata a pronunciarsi sul ricorso del manager aziendale, la Suprema Corte ha tuttavia ribaltato l´esito dei primi due gradi di giudizio.
Gli Ermellini hanno infatti sottolineato come «pur valendo in linea astratta i principi sopra delineati sulla responsabilità del direttore generale con delega in materia antinfortunistica, nell´ipotesi di carenza di ordine organizzativo generale, va rilevato che nelle imprese di grandi dimensioni, come quella in questione, non può individuarsi il soggetto responsabile, automaticamente, in colui o coloro che occupano la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento, in concreto, dell´effettiva situazione in cui lo stesso ha dovuto operare».
Nelle imprese di grandi dimensioni, quindi, non è possibile attribuire tout court all´organo di vertice la responsabilità per l´inosservanza della normativa di sicurezza, perché occorre sempre valutare l´apparato organizzativo concretamente attuato. E se il soggetto incolpato fosse a conoscenza del difetto (nel caso specifico, la prassi lavorativa pericolosa per la salute dei lavoratori) e perciò in condizioni di correggerlo.
«Diversamente opinando - prosegue la Corte - si finirebbe con l´addebitare all´organo di vertice quasi una sorta di responsabilità oggettiva», che prescinde cioè da concreti aspetti di colpa dell´imputato e che si basa sulla semplice posizione da questo ricoperta. Quel che nel nostro ordinamento non è possibile.
La sentenza è stata dunque annullata con rinvio alla Corte territoriale che dovrà valutare nel merito se, alla carica formale di Direttore Generale con delega in materia antinfortunistica, corrispondesse anche la conoscenza della criticità evidenziata e la possibilità, economica e operativa, di intervenire per risolverla.

