Pornografia minorile e sfruttamento dei minori
(a cura di Avv. Martina Pizzini)
In virtù della Legge 6 agosto 2013 n. 96, recante "delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee ed altri atti dell´Unione Europea”, Palazzo Chigi ha emanato il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2014 n. 68 ed in vigore il prossimo 6 aprile 2014.
Tale Decreto ha lo scopo di dettare nuove disposizioni relative alla lotta contro la pornografia minorile, l´abuso e lo sfruttamento dei minori e dare, così, puntuale attuazione alla Direttiva europea 2011/93/UE.
Segnatamente, il legislatore ha modificato le disposizioni del codice penale dedicate ai suindicati delitti, prevedendo ulteriori circostanze aggravanti relative all´aver agito in concorso con altre persone o nell´ambito di un´associazione a delinquere oppure qualora tale condotta determini un grave pregiudizio per il minore [1].
Con espresso riguardo alla responsabilità amministrativa degli enti, il D.Lgs. 39/2014 ha determinato l´ampliamento del catalogo dei reati presupposto ex art. 25-quinquies lett. c) D.lgs. 231/2001, aggiungendo alle fattispecie già presenti, l´art. 609-undecies c.p., concernente l´adescamento di minorenni [2].
Da ultimo, si segnala la modifica apportata al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”:la novella legislativa dispone l´introduzione, nel richiamato articolato, dell´art. 25-bis il quale impone al datore di
lavoro - che intenda impiegare un dipendente per lo svolgimento di attività che comportino il contatto diretto con minori – di richiederne il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l´esistenza di condanne per taluni dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p.. E´ altresì stabilita, in caso di violazione dell´obbligo, l´irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000,00 a Euro 15.000,00.
[1] - Art. 1 D.lgs. 39/2014:
1. "all´articolo 602-ter del codice penale, dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti: a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un´associazione a delinquere e al fine di agevolarne l´attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte un pregiudizio grave. Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l´utilizzo di mezzi atti ad impedire l´identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.”
2. "All´art. 609-ter codice penale al primo comma, dopo il numero 5-quater sono aggiunti i seguenti: 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un´associazione per delinquere e al fine di agevolarne l´attività; 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte un pregiudizio grave.”
3. "All´articolo 609-quinquies del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: La pena è aumentata a) il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un´associazione per delinquere e al fine di agevolarne l´attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.”
4. "Dopo l´articolo 609-undecies del codice penale è inserito il seguente: Art. 609-duodecies Circostanze aggravanti. Le pene per i reati di cui agli artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l´utilizzo di mezzi atti ad impedire l´identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.”
[2] - Art. 2 D.lgs. 39/2014: "Al comma 1, lett. c) dell´articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole <<600-quater.1>> sono inserite le seguenti <

