Proposte di modifica al D.Lgs. 231/01

Si registra la presentazione alla Camera dei Deputati del Disegno di Legge n. 2665, recante "Modifiche al codice penale, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nonché per il contrasto dello sfruttamento di lavoratori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale”.

 

La proposta legislativa, assegnata sul finire del 2014 alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro pubblico e privato), è finalizzata a contrastare il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori stranieri irregolari, attraverso l´inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro e l´inserimento di alcune fattispecie nel novero dei reati sensibili ex D.Lgs. 231/01.

 

Con particolare riferimento a tale ultimo profilo, si segnala l´art. 2 del ddl citato, a mente del quale l´elenco dei reati presupposto si arricchirebbe delle fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all´art. 603-bis c.p., nonché di alcune ipotesi di reato volte alla repressione dell´immigrazione clandestina di cui al D.Lgs. 286/1998.

 

Nello specifico, il testo della norma proposta è il seguente: 

 

1.  Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni; a) all´articolo 25-quinquies, comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «c-bis) per i delitti di cui all´articolo 603-bis, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; c-ter) per i delitti di cui all´articolo 603-bis, terzo comma, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;» b) all´articolo 25-duodecies, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all´articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.»

 

1-ter.  In relazione alla commissione dei delitti di cui all´articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 1-quinquies. Se l´ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´articolo 16, comma 3»; c) dopo l´articolo 25-duodecies è inserito il seguente: «ART. 25-terdecies. – Le somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 25-quinquies e 25-duodecies del presente decreto legislativo sono interamente devolute al Fondo per le misure anti tratta di cui all´articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni.»

 

L´AODV231 fornirà gli eventuali aggiornamenti circa l´avanzamento dell´iter normativo.