Riforma del falso in bilancio
Il pacchetto anticorruzione (DDL Grasso), approvato al Senato e ora all´esame della Camera, contiene una riforma del falso in bilancio che va meglio "equilibrata”.
È questo il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che avanza alcune proposte di modifica e chiede un sistema sanzionatorio «che, pur colpendo le condotte effettivamente criminose, di fatto non degeneri in un intervento punitivo generalizzato».
«Per quel che concerne gli elementi qualificanti il reato – osserva Andrea Foschi, consigliere nazionale con delega al diritto societario - sembrerebbe necessario specificarne maggiormente la valenza intenzionale, al fine di evitare il pericolo di un allargamento a dismisura dell´ambito applicativo della norma». Escludendo il dolo eventuale e – a rigore – anche quello indiretto e diretto.
Circa l´attuale formulazione dell´articolo 2621 c.c. emendato dal Governo, per il CNDCEC occorrerebbe individuare un´espressione più chiara dell´avverbio "consapevolmente” (che si riferisce al momento rappresentativo) «inserendo l´avverbio "intenzionalmente”, che presuppone la pienezza del momento volitivo e meglio si presta a comprendere al contempo i tre elementi di animus nocendi (intenzione di fornire un´informativa sociale non veritiera), animus discipiendi (intenzione di ingannare), animus lucrandi (intenzione di trarre un ingiusto profitto dall´evento dannoso)».
In sostanza, «il fatto compiuto dagli organi preposti alla governance societaria – si legge sempre nel documento del Consiglio nazionale - deve essere sanzionato esclusivamente se compiuto al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e laddove abbia cagionato un danno patrimoniale alla società».
Sull´elemento oggettivo del reato, ci vorrebbe invece una maggior delimitazione del perimetro nell´ambito del quale declinare correttamente la nozione di "bilancio falso”. «In tal senso – spiega Foschi - è imprescindibile il riferimento ai principi contabili nazionali elaborati dall´Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nonché ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, quale criterio di tipo sia qualitativo che quantitativo (atteso il richiamo al principio di significatività) idoneo a determinare la correttezza o meno della formazione del bilancio».
Infine, con riferimento alla pressoché totale eliminazione delle soglie di punibilità (nell´emendamento governativo è prevista un´attenuazione della pena per le sole società non fallibili), secondo il Consiglio Nazionale si dovrebbe valutare la possibilità di reintrodurre le soglie quantitative previste dalla norma attualmente in vigore e, pur se parzialmente, anche dal progetto di riforma redatto dal Senato. Le "giuste” soglie di punibilità andrebbero però individuate «all´esito di una analisi economico-statistica del sistema imprenditoriale italiano, idonea a determinare limiti di punibilità effettivamente significativi». Analoghe considerazioni possono valere per l´articolo 2622 c.c., relativo alle false comunicazioni sociali delle società quotate.

