Sentenza Tribunale Amministrativo della Sicilia
La sentenza n. 227/2011 del Tribunale Amministrativo della Sicilia afferma il principio secondo cui il Modello 231 ha natura facoltativa e la sua adozione, pertanto, non può essere indicata come requisito di partecipazione in una gara pubblica.
Queste, in sintesi, le motivazioni con cui il Collegio ha accolto l´eccezione di parte ricorrente che lamentava la violazione del codice
dei lavori pubblici per un bando di gara afferente il conferimento per il "servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale” in cui si richiedeva l´adozione del Modello quale sostanziale requisito di partecipazione.
Ulteriore motivo di accoglimento risiederebbe nella diversa finalità delle normative: ad avviso del TAR, pur prevedendo la normativa sugli appalti il possesso di requisiti di carattere morale, non può richiedersi l´adozione di un Modello organizzativo volto ad escludere la responsabilità degli enti per i reati commessi da apicali o sottoposti.

