Sequestro preventivo ex D.Lgs. 231
Il 6 ottobre u.s. la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi del D.lgs 231/2001.
Nello specifico, l´allegata sentenza ha confermato l´orientamento ad oggi prevalente, chiarendo che può procedersi per equivalente ogni qual volta l´individuazione dei beni direttamente confiscabili non sia possibile anche solo in viatransitoria (e perciò reversibile).
Non è dunque necessario che il relativo decreto rechi l´elencazione dei beni da sottoporre a sequestro, essendo sufficiente l´indicazione della somma sino ad occorrenza della quale il sequestro deve essere eseguito.
Argomenta infatti la Corte - ricalcando un principio già espresso dalle Sezioni Unite[1] - che "non è possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato, giacché, durante il tempo necessario, per l´espletamento di tal ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confische per equivalente, così vanificando ogni esigenza cautelare”.
La pronuncia si segnala poi per un ulteriore aspetto. In essa si afferma infatti che, in tema di responsabilità degli enti da reato, il sequestro di beni suscettibili di confisca presuppone soltanto che il fatto per cui si procede sia astrattamente riconducibile ad una determinata ipotesi di reato e che il bene sia effettivamente confiscabile.
Non sono invece necessari gravi indizi di responsabilità a carico dell´ente, elemento questo la cui sussistenza deve essere verificata solo qualora si debbano applicare misure interdittive cautelari.
[1] Il riferimento è alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41435/ 2014.

