Sezioni Unite Penali - Sentenza 23 ottobre 2013

Le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 43384/13 del 23 ottobre u.s., hanno rimesso al vaglio della Corte Costituzionale la questione della configurabilità del"reato di intralcio alla giustizia di cui all’art. 377 c.p. nel caso di offerta o di promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero al fine di influire sul contenuto della consulenza, qualora il consulente tecnico non sia stato ancora citato per essere sentito sul contenuto della consulenza”.

La vicenda riguarda una proposta corruttiva perpetrata nei confronti di un consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero, al fine di far predisporre una consulenza falsa, con l’ulteriore elemento di non aver ancora prestato il giuramento di rito al tempo della formulazione dell’offerta.

La fattispecie, esaminata in diverse sedi (dal Riesame al giudice di legittimità) è stata inquadrata sotto diverse formulazioni, quali:

  • tentativo di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
  • istigazione - penalmente irrilevante ex art. 115 c.p. - a commettere falsa consulenza (art. 380 c.p.);
  • istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  • intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.).

 

Le prime due qualificazioni vengono immediatamente respinte dalle SS.UU con le seguenti motivazioni:

  • la corruzione in atti giudiziari, necessita di un accordo corruttivo tra i soggetti e in mancanza di ciò "la condotta dell´istigatore, diretta a un soggetto che non l´accoglie, non può che essere ricondotta alla fattispecie di cui all´art. 322 cod. pen.”, ovvero all’istigazione alla corruzione la quale, pur riferendosi formalmente solo alle ipotesi corruttive di cui agli artt. 318 e 319 c.p., ben si applica anche a quella di cui all´art. 319-ter c.p. posto che quest´ultimo richiama "i fatti indicati negli articoli 318 e 319”;
  • la consulenza infedele ex art. 380 c.p. investe il professionista (patrocinatore o consulente tecnico) che arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata e proprio per tale peculiarità non può trovare nessun riscontro nel caso in questione. Il consulente del P.M., invero, assume all’interno della struttura processuale "caratteristiche particolari e non si presta ad essere definita - la consulenza - come attività di parte, trattandosi di pubblico ufficiale che, una volta nominato, assume un ufficio che non può rifiutare ed esercita una funzione pubblica, collaborando non a tutelare gli interessi di un parte processuale ma ad accertare la verità”.

 

Il campo di operatività si è così ristretto alle residuali ipotesi di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.).

 

Relativamente a quest’ultimo il primo nodo da sciogliere riguarda la possibilità del suo configurarsi o meno da un punto di vista meramente soggettivo.

 

La disposizione, infatti, punisce chiunque offra o prometta denaro "alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attività investigativa o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete” mentre il consulente nel caso de quo, non aveva ancora assunto formalmente le vesti di testimone.

Sul punto la giurisprudenza si era dimostrata coerente con il dato letterale, escludendo l’applicabilità dell´art. 377 c.p., poiché "il consulente tecnico del Pubblico ministero, nel momento in cui era stata realizzata la condotta illecita, non aveva già assunto la veste di testimone per effetto di citazione a comparire" (cfr. Cass. n. 4062/1999). Altro orientamento, condiviso anche dal Collegio rimettente, interpreta la norma da un punto di vista sostanziale e sottolinea come "questa qualità, anche se non ancora formalmente assunta, può ritenersi immanente, in quanto prevedibile e necessario sviluppo processuale della funzione assegnata al consulente tecnico del pubblico ministero”.  Configurando, dunque, il reato di cui all´art. 377 c.p.. 

Definito tale aspetto le SS.UU passano ad esaminare la configurabilità del reato di intralcio alla giustizia relazionandolo alla figura del consulente del P.M., il quale, a mente del richiamato art. 377 c.p., non può commettere il reato di falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.) non essendo né perito né interprete tipizzato; viceversa, stante la qualità di testimone, nei termini anzidetti, ben potrebbero configurarsi i delitti di cui agli artt. 371-bis e 372 c.p..

Vi sarebbe tuttavia un ulteriore ostacolo: le predette disposizioni (artt. 371-bis e 372 c.p.) prevedono che il testimone debba essere indotto ad "affermare il falso o a negare il vero" oppure a"rendere dichiarazioni false".

In tal senso deve rilevarsi che il consulente tecnico del P.M. è senz´altro tenuto a rispondere secondo verità sulla natura e sulla consistenza dei fatti che egli ha accertato e che sono posti a fondamento delle sue valutazioni tecniche, in quanto "in relazione alla descrizione di meri fatti la sua posizione in nulla differisce da quella del testimone. Ciò tuttavia non vale, ovviamente, per le vere e proprie valutazioni tecnico-scientifiche, in quanto il consulente, allorquando formula un proprio personale giudizio, esprime una opinione che, come tale, è incompatibile con un apprezzamento in termini di verità-falsità. Conseguentemente, quando il consulente nominato dal pubblico ministero riferisce propri giudizi (solo a lui consentiti e, invece, rigorosamente preclusi al testimone) non può certamente rendersi responsabile del reato di falsa testimonianza”.

Nel caso di specie è indubbio che l’oggetto della consulenza fosse di tipo valutativo ed ecco perché la condotta ascritta agli imputati non può, ad avviso della Suprema Corte, rientrare nelle previsioni di cui all’art. 377 c.p..

Esclusa, dunque, anche la possibilità di sussumere il fatto quale intralcio alla giustizia non rimane che considerare l’art. 322 c.p., peraltro norma generale rispetto a quella dell’art. 377 c.p..

Ed è a questo punto che traspaiono evidenti profili di incostituzionalità: l’offerta di denaro o altra utilità al consulente del pubblico ministero, dunque pubblico ufficiale, per il compimento di una falsa consulenza risulta punita più gravemente dell’analoga condotta diretta a un perito, che rientra, pacificamente, per il principio di specialità, nell’art. 377 c.p., co. 1.
Invero, ai sensi dell’art. 322 e 319 ante novella L. n. 190/2012, la pena è della reclusione da un anno e quattro mesi a tre anni e quattro mesi; mentre per il combinato disposto degli artt. 373 e 377 c.p., la reclusione è da otto mesi a tre anni.

Ulteriore disparità rilevata dalle SS.UU è il diverso trattamento sanzionatorio dell´offerta corruttiva nei confronti del consulente tecnico nel processo civile (art. 377 c.p.) e nel processo penale (art. 322 c.p.).

Tale asimettria sarebbe contrastante con il principio di cui all’art. 3 della Costituzione: da qui la rimessione della quesione e la sospensione del relativo giudizio, in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale.

 

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