Sezioni Unite Penali - Sentenza 23 ottobre 2013
Le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di
Cassazione, con ordinanza n. 43384/13 del 23 ottobre u.s., hanno rimesso al
vaglio della Corte Costituzionale la questione della configurabilità del"reato di intralcio alla giustizia di cui all’art. 377 c.p. nel caso di offerta
o di promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del pubblico
ministero al fine di influire sul contenuto della consulenza, qualora il
consulente tecnico non sia stato ancora citato per essere sentito sul contenuto
della consulenza”.
La vicenda riguarda una proposta corruttiva perpetrata nei confronti di un
consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero, al fine di far predisporre
una consulenza falsa, con l’ulteriore elemento di non aver ancora prestato il
giuramento di rito al tempo della formulazione dell’offerta.
La fattispecie, esaminata in diverse sedi (dal Riesame al giudice di
legittimità) è stata inquadrata sotto diverse formulazioni, quali:
-
tentativo di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
-
istigazione - penalmente irrilevante ex art. 115 c.p. - a commettere falsa consulenza (art. 380 c.p.);
-
istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
-
intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.).
Le prime due qualificazioni vengono immediatamente respinte dalle SS.UU con le seguenti motivazioni:
-
la corruzione in atti giudiziari, necessita di un accordo corruttivo tra i soggetti e in mancanza di ciò "la condotta dell´istigatore, diretta a un soggetto che non l´accoglie, non può che essere ricondotta alla fattispecie di cui all´art. 322 cod. pen.”, ovvero all’istigazione alla corruzione la quale, pur riferendosi formalmente solo alle ipotesi corruttive di cui agli artt. 318 e 319 c.p., ben si applica anche a quella di cui all´art. 319-ter c.p. posto che quest´ultimo richiama "i fatti indicati negli articoli 318 e 319”;
-
la consulenza infedele ex art. 380 c.p. investe il professionista (patrocinatore o consulente tecnico) che arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata e proprio per tale peculiarità non può trovare nessun riscontro nel caso in questione. Il consulente del P.M., invero, assume all’interno della struttura processuale "caratteristiche particolari e non si presta ad essere definita - la consulenza - come attività di parte, trattandosi di pubblico ufficiale che, una volta nominato, assume un ufficio che non può rifiutare ed esercita una funzione pubblica, collaborando non a tutelare gli interessi di un parte processuale ma ad accertare la verità”.
Il campo di operatività si è così ristretto alle residuali ipotesi di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.).
Relativamente a quest’ultimo il primo nodo da sciogliere riguarda la possibilità del suo configurarsi o meno da un punto di vista meramente soggettivo.
La disposizione, infatti, punisce chiunque offra o prometta denaro "alla
persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria
ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel
corso dell’attività investigativa o alla persona chiamata a svolgere attività
di perito, consulente tecnico o interprete” mentre il consulente nel caso de
quo, non aveva ancora assunto formalmente le vesti di testimone.
Sul punto la giurisprudenza si era dimostrata coerente con il dato letterale,
escludendo l’applicabilità dell´art. 377 c.p., poiché "il consulente
tecnico del Pubblico ministero, nel momento in cui era stata realizzata la
condotta illecita, non aveva già assunto la veste di testimone per effetto di
citazione a comparire" (cfr. Cass. n. 4062/1999). Altro orientamento,
condiviso anche dal Collegio rimettente, interpreta la norma da un punto di
vista sostanziale e sottolinea come "questa qualità, anche se non ancora
formalmente assunta, può ritenersi immanente, in quanto prevedibile e
necessario sviluppo processuale della funzione assegnata al consulente tecnico
del pubblico ministero”. Configurando, dunque, il reato di cui all´art.
377 c.p..
Definito tale aspetto le SS.UU passano ad esaminare la configurabilità del
reato di intralcio alla giustizia relazionandolo alla figura del consulente del
P.M., il quale, a mente del richiamato art. 377 c.p., non può commettere il
reato di falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.) non essendo né perito
né interprete tipizzato; viceversa, stante la qualità di testimone, nei termini
anzidetti, ben potrebbero configurarsi i delitti di cui agli artt. 371-bis e
372 c.p..
Vi sarebbe tuttavia un ulteriore ostacolo: le predette disposizioni (artt.
371-bis e 372 c.p.) prevedono che il testimone debba essere
indotto ad "affermare il falso o a negare il vero" oppure a"rendere dichiarazioni false".
In tal senso deve rilevarsi che il consulente tecnico del P.M. è senz´altro
tenuto a rispondere secondo verità sulla natura e sulla consistenza dei fatti
che egli ha accertato e che sono posti a fondamento delle sue valutazioni
tecniche, in quanto "in relazione alla descrizione di meri fatti la sua
posizione in nulla differisce da quella del testimone. Ciò tuttavia non vale,
ovviamente, per le vere e proprie valutazioni tecnico-scientifiche, in quanto
il consulente, allorquando formula un proprio personale giudizio, esprime una
opinione che, come tale, è incompatibile con un apprezzamento in termini di
verità-falsità. Conseguentemente, quando il consulente nominato dal pubblico
ministero riferisce propri giudizi (solo a lui consentiti e, invece,
rigorosamente preclusi al testimone) non può certamente rendersi responsabile del
reato di falsa testimonianza”.
Nel caso di specie è indubbio che l’oggetto della consulenza fosse di tipo
valutativo ed ecco perché la condotta ascritta agli imputati non può, ad avviso
della Suprema Corte, rientrare nelle previsioni di cui all’art. 377 c.p..
Esclusa, dunque, anche la possibilità di sussumere il fatto quale intralcio
alla giustizia non rimane che considerare l’art. 322 c.p., peraltro norma
generale rispetto a quella dell’art. 377 c.p..
Ed è a questo punto che traspaiono evidenti profili di incostituzionalità:
l’offerta di denaro o altra utilità al consulente del pubblico ministero,
dunque pubblico ufficiale, per il compimento di una falsa consulenza risulta
punita più gravemente dell’analoga condotta diretta a un perito, che rientra, pacificamente,
per il principio di specialità, nell’art. 377 c.p., co. 1.
Invero, ai sensi dell’art. 322 e 319 ante novella L. n. 190/2012, la pena è
della reclusione da un anno e quattro mesi a tre anni e quattro mesi; mentre
per il combinato disposto degli artt. 373 e 377 c.p., la reclusione è da otto
mesi a tre anni.
Ulteriore disparità rilevata dalle SS.UU è il diverso trattamento sanzionatorio
dell´offerta corruttiva nei confronti del consulente tecnico nel processo
civile (art. 377 c.p.) e nel processo penale (art. 322 c.p.).
Tale asimettria sarebbe contrastante con il principio di cui all’art. 3 della
Costituzione: da qui la rimessione della quesione e la sospensione del relativo
giudizio, in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale.

