Sicurezza sul lavoro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 9256/14, ha disposto l´annullamento, senza rinvio stante il maturare dei termini prescrizionali, della sentenza pronunciata dal giudice di merito mediante cui il datore di lavoro era condannato alla pena dell´ammenda per non aver "predisposto il Piano di Sicurezza Operativo (POS) volto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori stessi” come previsto ex art. 17 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008).

 

La decisione del giudice di legittimità scaturisce dall´errata applicazione di una disposizione normativa non ancora in vigore. Nello specifico, precisa il Collegio, il D.Lgs. n. 81/2008 è entrato in vigore il 15 maggio 2008 ma le disposizioni considerate nel giudizio de quo (art. 17, co. 1 lett. a) e 28 "nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2009” termine, peraltro, successivamente prorogato al 16 maggio 2009.

 

I fatti cointestati, viceversa, risalgono al giugno del 2008 e dunque alla data dei fatti le richiamate disposizioni non erano vigenti. Tutt´al più, si sarebbe dovuto applicare l´art. 4, co. 11 del D.Lgs. n. 626/1994, il quale, per le aziende familiari nonché per le aziende che occupavano fino a dieci addetti, prevedeva la mera autocertificazione per iscritto dell´avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l´adempimento degli stessi ad essa collegati.