Terra dei fuochi

Lo scorso 5 febbraio è stato convertito in legge il D.L. n. 136/2013 (meglio conosciuto come decreto "Terra dei fuochi") concernente "disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”.

Come già segnalato in una precedente nota, l´intervento legislativo ha introdotto il nuovo reato di "combustione illecita di rifiuti” all´interno del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell´Ambiente).

 

Nel testo originario, come specificato, la fattispecie prevedeva che "salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni”.

 

La disposizione prevedeva, altresì, alcune circostanze aggravanti, tra cui l´aver commesso i delitti nell´ambito dell´attività di un´impresa.

 

Si stabiliva, inoltre, la possibilità di applicare la confisca dei mezzi qualora questi fossero utilizzati per la commissione dei delitti e la confisca, a seguito di condanna, dell´area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell´autore o del compartecipe al reato.

 

Tuttavia, in sede di conversione la formulazione del delitto di "combustione illecita di rifiuti” ha subito talune modifiche. 


Tra queste:

 

· l´onere per il responsabile di ripristinare lo stato dei luoghi, risarcire i danni ambientali e provvedere al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica;

 

· l´applicazione delle stesse pene a chi, con lo scopo di provocare la successiva illecita combustione dei rifiuti, commette le condotte contravvenzionali previste dal Codice dell´ambiente di cui agli artt. 255 "abbandono di rifiuti”, 256 "attività di gestione di rifiuti non autorizzata” e 259 "traffico illecito di rifiuti”.

 

La novità più interessante, tuttavia, sembra essere l´estensione della prima aggravante rispetto all´originaria formulazione, ossia come "la pena è aumentata di un terzo nei casi di delitti commessi nell´ambito dell´attività di un´impresa, o comunque di un´attività organizzativa”.

 

In particolare, si e´ stabilito che:

 

- Il titolare dell´impresa o il responsabile dell´attività comunque organizzata sia responsabile anche sotto l´autonomo profilo dell´omessa vigilanza sull´operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili
all´impresa o all´attività stessa;

 

- ai predetti titolari d´impresa o responsabili dell´attività si applicano altresì le sanzioni previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

Tale ultima novità comporta, dunque, la possibilità di applicare le sanzioni interdittive previste da quest´ultimo articolato.

 

Il richiamo al D.Lgs. n. 231/2001 appare insolito e, per certi aspetti, non immune da censure: i rinvio, infatti, si applica alle persone fisiche "titolari d´impresa o responsabili dell´attività” e non all´ente in quanto tale. 

 

E´ inoltre limitato alla sola applicazione delle predette misure interdittive.

 

Pertanto, il recente intervento legislativo - pur non ampliando propriamente il catalogo dei reati presupposto con il delitto di "combustione illecita di rifiuti” - impone comunque una valutazione dei relativi presidi aziendali al momento della costruzione di un Modello organizzativo.