Traffico di influenze

Con sentenza depositata ieri, la sesta sezione penale della Cassazione ha fissato alcuni importanti principi sul traffico di influenze, fattispecie richiamata dall´art. 346 bis c.p. ed introdottacon legge 190/2012 (Legge Severino).

 

La vicenda riguardava le pressioni esercitate da un consigliere politico su di alcuni funzionari ministeriali, affinché aderissero alle richieste di finanziamento avanzate da un noto consorzio locale. Il Collegio ha anzitutto evidenziato come la condotta sottoposta al suo esame non integri il reato di corruzione propria: le indagini tuttavia avrebbero dimostrato - ad avviso della Corte - che l´indagato non agiva nella propria veste istituzionale, ma soltanto cogliendo le occasioni di incontro con pubblici ufficiali che il possesso di quel titolo gli consentiva.

 

Non entrando dunque in gioco l´esercizio di funzioni pubbliche, bensì una mera attività di mediazione non accompagnata da alcun incarico istituzionale, il fatto contestato non può ritenersi corruttivo ma deve essere inquadrato nella fattispecie di millantato credito di cui all´art. 346 c.p..

 

Compiuta questa prima riqualificazione – prosegue la Corte – si deve tuttavia tenere conto dell´entrata in vigore della Legge Severino, provvedimento che, senza modificare quest´ultima norma, ha aggiunto il traffico di influenze illecite.

 

Tale fattispecie - punita con la reclusione da 1 a 3 anni - fissa nello sfruttamento delle relazioni con pubblici ufficiali il presupposto della ricezione del denaro, ponendosi come norma speciale rispetto al millantato credito, sanzionato più gravemente (da 1 a 5 anni).

 

La Corte ha dunque ritenuto di affermare sul tema un principio di diritto, stabilendo che la condotta di colui che, vantando un´effettiva influenza verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione, condotta prima riconducibile al reato di millantato credito, dopo l´entrata in vigore della Legge 190/2012 deve rifluire sotto la previsione dell´art. 346 bis poiché punito con minor rigore.

 

"Col risultato paradossale” – puntualizza la Suprema Corte – "che una riforma presentata all´insegna del rafforzamento della repressione dei reati contro la pubblica amministrazione ha prodotto, almeno in questo caso, l´esito contrario”.