Tribunale di Milano - Sentenza 16 febbraio 2012

La Corte di Cassazione, in tema di applicazione di misure cautelari, ha stabilito che la richiesta di revoca di un provvedimento restrittivo sia subordinata alla contestuale sussistenza delle tre condizioni previste dall´articolo 17 del Decreto 231: risarcimento del danno, eliminazione delle carenze organizzative, messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca.
 
Con riferimento all´ultimo dei requisiti, la Corte ha evidenziato che non può ritenersi configurato allorché la società abbia messo a disposizione beni aziendali di valore equivalente per ottenere il dissequestro del denaro: quest´ultimo rimane l´oggetto prioritario e indispensabile del provvedimento cautelare.