Tribunale di Milano - Sentenza 8 agosto 2012
Ricca di spunti la pronuncia del Tribunale di Milano, chiamato a dirimere una controversia avviata da un componente di un organismo di vigilanza nei confronti della stessa società che lo aveva nominato, per mancato pagamento dei compensi.
Prima di decidere nel merito, il Tribunale meneghino afferma un principio di carattere generale: un soggetto facente parte di un OdV ha il diritto, per l´attività prestata, di ricevere una retribuzione proporzionata. La gratuità dell´attività, infatti, minerebbe i requisiti di autonomia e indipendenza, oltre che creare i presupposti per un non diligente svolgimento del mandato.
Ulteriore elemento attiene alla natura di tale organismo: il Tribunale assume che esso non possa essere considerato un organo sociale, essendo un soggetto indipendente della società della cui vigilanza è incaricato. Da ciò ne deriva che la società deve, sempre, corrispondere un compenso per l´espletamento dell´attività prestata e ciò indipendentemente dai possibili altri incarichi che il soggetto potrebbe assolvere nella compagine sociale (es. membro del collegio sindacale e/o dipendente della società).
Nel merito, però, il giudice di prime cure conclude evidenziando come la retribuzione non rappresenti un diritto automatico e non discende dalla mera nomina ma risulta subordinata al concreto adempimento delle prestazioni afferenti all´attività di vigilanza: tale elemento deve essere dimostrato affinché si possa pretendere l´effettivo pagamento.

