Tribunale di Torino - Sentenza 10 gennaio 2013

Il Tribunale di Torino chiarisce, mediante la sentenza del 10 gennaio 2013, la portata dei concetti di "interesse o vantaggio” quali presupposti necessari per la responsabilità degli Enti ex D.Lgs. 231/2001.

 

Come ricordato dal giudicante, trattasi di due criteri tra loro alternativi e ciò in forza di un dato letterale chiaro (utilizzo della disgiunzione "o”) e di una volontà legislativa altrettanto pacifica secondo cui "il richiamo all´interesse caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e si accontenta di una verifica ex ante.. il vantaggio può essere tratto dall´ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse e richiede una verifica ex post”.

 

Dunque, l´interesse necessita di una valutazione ex ante volta a considerare la corrispondenza tral´interesse soggettivo della persona fisica autrice del reato e quello della società; mentre il vantaggio esige un accertamento ex post dovendo, invero, valutare il beneficio effettivamente ottenuto dall´ente in seguito alla commissione del reato.

 

Definito tale assunto, il Tribunale definisce opportunamente la natura penale della responsabilità ex D.Lgs n. 231/2001 e ciò sulla scorta sia di quanto sostenuto dalla dottrina maggioritaria, sia dai principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti dell´Uomo secondo cui "per qualificare come "penale” una disciplina, non si deve adottare una visione formale e puramente "nominalistica”, bensì si deve guardare agli effetti sostanziali che essa produce, ponendo l´accento su alcuni indicatori quali: la natura e lo scopo
delle sanzioni adottate, la afflittività, le modalità di esecuzione, nonché la qualificazione giuridica scelta dall´ordinamento interno e le modalità di comminazione della stessa
”.

 

La natura penale della responsabilità degli enti è stata oggetto di considerazione in tale sede poiché "determinerà conseguenti considerazioni in ordine all´interpretazione da attribuire ai requisiti dell´interesse o vantaggio dell´ente”

 

In ragione di siffatte considerazioni e per quanto attiene l´< > l´organo giudicante rileva che "sono imputabili agli enti solo quei comportamenti delle persone fisiche psicologicamente diretti a perseguire un interesse dell´ente” restando, quindi, escluse tutta una serie di violazioni derivanti da imperizia, sottovalutazione dei rischi ed imperfetta esecuzione delle misure preventive poiché "non frutto di esplicite deliberazioni volitive finalisticamente orientate a soddisfare un interesse dell´ente”. 

 

Con riferimento al vantaggio evidenzia invece che "esso appare strutturato in termini oggettivi” ovvero dovrà essere verificato ex post ed "anche a prescindere dalla sussistenza di un profilo di colpevolezza soggettiva in capo all´autore del reato penale”.

 

Inoltre, al fine di configurare le responsabilità dell´ente sarà altresì necessario riscontrare il profilo della c.d. "colpa dell´organizzazione” poiché in sua assenza si rischierebbe di generare forme surrettizie di responsabilità oggettiva.

 

Stante quanto precede, nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto non sussistere alcuna responsabilità in capo all´ente in considerazione dell´assenza di "tensione finalistica rivolta al perseguimento dell´interesse della società” e perché "non si sarebbe configurato alcun vantaggio alla società”.

 

 

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