Tute da lavoro

Meri indumenti o dispositivi di protezione individuale?

 

Con la sentenza n° 5176, depositata il 5 marzo 2014, la Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - è tornata a pronunciarsi sul delicato tema degli indumenti lavorativi e sull´eventuale obbligo posto in capo al datore di lavoro.

 

La normativa di ordine generale ex artt. 2087 c.c. e 32 Cost. prevede, infatti, l´onere per il datore di lavoro di fornire abiti da lavoro qualora questi siano necessari per tutelare l´integrità fisica e la sicurezza dei propri dipendenti, ovvero qualora si tratti dei cc.dd. D.P.I. (dispositivi di protezione individuale).

 

Con tale terminologia si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro” e non anche "gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza”.

 

In tal senso la Corte territoriale ha, altresì, richiamato la Circolare n° 34 del 1999 secondo cui gli abiti da lavoro possono avere tre differenti funzioni: 

  • identificazione aziendale; 
  • preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all´espletamento dell´attività lavorativa;
  • protezione da rischi per la salute e sicurezza. 

Solamente nell´ultimo caso, trattandosi di dispositivi di protezione, sorge l´obbligo per il datore di lavoro e non anche, come nel caso di specie, quando questi sono utilizzati per preservare gli abiti civili.