Voto di scambio
Il Senato ha approvato ieri il Disegno di legge che modifica il reato di cui all´art. 416-ter c.p., in materia di scambio elettorale politico-mafioso, disposizione richiamata dall´art., 24-ter del D.lgs. 231/2001.
L´iter legislativo del provvedimento si è dunque concluso senza alcuna modifica rispetto al testo licenziato dalla Camera dei Deputati, il 3 aprile scorso.
L´articolato introduce significative novità, il cui contenuto è stato sinteticamente descritto in una precedente nota dell´AODV231.
In particolare, la fattispecie così riformulata punisce "chiunque accetta la promessa o promette di procurare voti” utilizzando il metodo mafioso in cambio dell´erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità".
La modifica più rilevante è rappresentata dalla previsione del concetto di "altra utilità” tra le possibili forme di corrispettivo per la condotta illecita, laddove l´originaria formulazione configurava il reato soltanto in caso di erogazione di denaro.
Ulteriore aspetto attiene alla pena edittale che passa nel minimo da 7 a 4 anni e nel massimo da 12 a 10 anni.
La legge entrerà in vigore subito dopo la Gazzetta Ufficiale e dovrebbe applicarsi sin dalle prossime consultazioni elettorali.

